# Sito aziendale o da professionista: gli obblighi di legge

> Partita IVA in home page, dati della società, privacy, cookie ed e-commerce: cosa deve contenere per legge il sito di un'azienda o di un professionista.

- URL: https://zombielabs.it/blog/obblighi-legge-sito-web-aziende-professionisti/
- Pubblicato: 2026-09-23
- Autore: Filippo Angeloni, Zombie Labs
- Tag: normative, privacy, professionisti

## In breve

- Se hai la partita IVA e un sito della tua attività, devi indicare il numero di partita IVA nella home page, anche se il sito serve solo a farti conoscere.
- Le società iscritte al registro delle imprese devono mostrare sul sito la sede, l'ufficio del registro con il numero di iscrizione e, per spa e srl, il capitale sociale versato.
- Se il sito raccoglie dati personali, anche solo con un modulo contatti, serve un'informativa privacy con i contenuti dell'articolo 13 del GDPR.
- I cookie tecnici non richiedono consenso; quelli di profilazione sì, con un banner che permetta di rifiutare e che non consideri lo scorrimento della pagina come un sì.
- Chi vende online ai consumatori deve dare prima dell'acquisto le informazioni del Codice del Consumo, tra cui prezzo totale, spese di consegna e diritto di recesso di 14 giorni.

Un sito aziendale non è solo una vetrina: per la legge italiana è anche un posto dove devi dire chi sei, come tratti i dati di chi ti scrive e, se vendi, a quali condizioni. Molti siti di piccole attività e studi professionali, anche a Perugia e in Umbria, hanno buchi su questi punti perché sono stati fatti anni fa e nessuno li ha più aggiornati.

Qui trovi gli obblighi principali, divisi per tipo di attività, con il link alla fonte ufficiale di ciascuno. Non trovi cifre di sanzioni che non siamo riusciti a verificare su fonti ufficiali.

## La partita IVA sul sito è obbligatoria?

Sì, se hai una partita IVA e un sito che riguarda la tua attività. L'[articolo 35 del DPR 633/1972](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art35) dice che il numero di partita IVA deve essere indicato "nella home-page dell'eventuale sito web".

Molti pensano che valga solo per chi vende online. Non è così. L'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione 60/E del 16 maggio 2006](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/306840/Risoluzione+n.+60+del+16+maggio+2006_risoluzione_60.pdf/6862e132-db9b-3e98-2ab8-10c8082fcbef?t=1172587300228), ha chiarito che l'obbligo vale per tutti i soggetti IVA, anche quando il sito è usato "solamente per scopi pubblicitari". Quindi vale per il commercialista, l'avvocato, il medico con partita IVA, il negozio e l'artigiano.

Dal 1 gennaio 2027 il DPR 633/1972 viene sostituito dal nuovo [Testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026)](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/30/26G00022/SG). La regola non cambia: la ritrovi all'articolo 68, con la stessa formula sulla home page.

Il modo più pratico per rispettarla è mettere la partita IVA nel piè di pagina. Così compare nella home page e in tutte le altre pagine.

## Quali dati deve mostrare il sito di una società?

Se hai una società iscritta al registro delle imprese, l'[articolo 2250 del codice civile](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art2250) chiede di indicare negli atti e nella corrispondenza:

- la sede della società;
- l'ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta e il numero di iscrizione;
- per spa, sapa e srl, il capitale sociale effettivamente versato, come risulta dall'ultimo bilancio;
- per spa e srl, se hanno un socio unico;
- se la società è in liquidazione.

L'ultimo comma dello stesso articolo aggiunge che le società che hanno un sito devono fornire tutte queste informazioni anche lì. In pratica, il piè di pagina di una srl di Perugia dovrebbe riportare ragione sociale, sede, partita IVA, numero di iscrizione al registro delle imprese e capitale sociale versato.

## Serve l'informativa privacy anche con un semplice modulo contatti?

Sì. Appena il sito raccoglie dati personali, come nome, email o telefono in un modulo, devi informare le persone su come li usi. L'[articolo 13 del GDPR](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679) elenca cosa deve esserci, tra cui:

- chi è il titolare del trattamento e come contattarlo;
- i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, se lo hai nominato;
- per quali finalità usi i dati e su quale base giuridica;
- a chi li comunichi e se li trasferisci fuori dall'Unione europea;
- per quanto tempo li conservi;
- i diritti della persona (accesso, rettifica, cancellazione e gli altri) e il diritto di reclamo al Garante.

L'informativa va data al momento in cui raccogli i dati: per questo il link va messo vicino al modulo, oltre che nel piè di pagina. Un testo copiato da un altro sito di solito non va bene, perché descrive trattamenti che non sono i tuoi. Sotto il GDPR, la violazione degli obblighi di informazione rientra nelle sanzioni più alte previste dall'articolo 83, che arrivano fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale annuo: sono tetti massimi, non importi automatici.

## Quando serve il cookie banner?

Dipende dai cookie e dagli altri strumenti di tracciamento presenti sul sito. Il riferimento sono le [Linee guida cookie del Garante Privacy del 10 giugno 2021](https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677876), riassunte nelle [FAQ del Garante sui cookie](https://www.garanteprivacy.it/faq/cookie):

- i **cookie tecnici** non richiedono consenso, ma vanno spiegati nell'informativa;
- i **cookie di analisi** sono equiparati a quelli tecnici solo a certe condizioni, per esempio se i dati sono usati in forma aggregata; se passano da terze parti, i dati vanno minimizzati e non incrociati con altri;
- i **cookie di profilazione** e gli strumenti simili (molti pixel pubblicitari rientrano qui) richiedono il consenso preventivo.

Se serve il consenso, il banner deve comparire alla prima visita, avere un comando per accettare, un link all'informativa estesa, la possibilità di scegliere i singoli cookie e un modo per chiuderlo senza accettare, di solito una X in alto a destra. Il Garante precisa che lo scorrimento della pagina da solo non vale come consenso e che il "cookie wall", cioè bloccare il sito a chi rifiuta, non è ammesso salvo casi specifici. Il banner non va riproposto a chi ha già scelto, salvo che siano passati almeno sei mesi o che le condizioni del trattamento siano cambiate in modo significativo.

Un errore frequente: il banner c'è, ma gli strumenti di tracciamento partono prima che l'utente clicchi. In quel caso il banner non serve a niente.

## Cosa aggiungere se vendi online?

Se il sito vende o offre servizi online, entrano in gioco altre due norme.

La prima è il [D.Lgs. 70/2003 sul commercio elettronico](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;70~art7). L'articolo 7 chiede di rendere accessibili in modo facile, diretto e permanente: nome o ragione sociale, domicilio o sede legale, recapiti per un contatto rapido compresa l'email, numero di iscrizione al registro delle imprese o al REA, partita IVA, e prezzi chiari che indichino se tasse e spese di consegna sono incluse.

La seconda è il **Codice del Consumo**, se vendi ai consumatori (B2C). Prima della conclusione del contratto, l'[articolo 49](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art49) chiede tra le altre cose:

- le caratteristiche principali del prodotto o del servizio;
- la tua identità, l'indirizzo, il telefono e l'email;
- il prezzo totale con le imposte e le spese aggiuntive, come la consegna;
- le modalità di pagamento, consegna e i tempi;
- condizioni, termini e procedura per il recesso, con il modulo tipo;
- chi paga le spese di restituzione in caso di recesso;
- l'esistenza della garanzia legale di conformità.

Il consumatore ha [14 giorni per recedere](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art52) da un contratto a distanza. Per i beni si contano dal giorno in cui li riceve, per i servizi dal giorno della conclusione del contratto. Se non lo informi del diritto di recesso, l'[articolo 53](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art53) allunga il termine di 12 mesi.

Due note pratiche. Se hai ancora nel sito il link alla piattaforma europea ODR per le controversie online, puoi toglierlo: il regolamento che la prevedeva è stato abrogato dal [Regolamento (UE) 2024/3228](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32024R3228) e la piattaforma è stata chiusa il 20 luglio 2025. E se il tuo e-commerce vende a consumatori e non sei una microimpresa, dal 28 giugno 2025 ci sono anche gli obblighi di accessibilità: li spieghiamo in [accessibilità dei siti e European Accessibility Act](https://zombielabs.it/blog/accessibilita-siti-european-accessibility-act/).

## Ci sono regole in più per avvocati, medici e altri professionisti?

Sì, sui contenuti. Il [DPR 137/2012, articolo 4](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-08-07;137~art4) ammette la pubblicità informativa delle professioni regolamentate con ogni mezzo, quindi anche il sito. Puoi parlare di attività, specializzazioni, titoli, struttura dello studio e compensi. La pubblicità però deve essere "funzionale all'oggetto, veritiera e corretta", non deve violare il segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. Se non rispetti queste regole commetti un illecito disciplinare.

Ogni ordine ha poi il suo codice deontologico, con regole più precise. Per gli avvocati, per esempio, il [codice deontologico forense](https://www.consiglionazionaleforense.it/codice-deontologico-forense2) prevede un dovere di corretta informazione che esclude confronti con altri colleghi. Prima di pubblicare recensioni di clienti, casi seguiti o promesse di risultato, controlla il codice del tuo ordine.

Se offri servizi online, l'articolo 7 del D.Lgs. 70/2003 chiede anche di indicare l'ordine professionale, il numero di iscrizione e il titolo professionale.

## Riepilogo: obbligo, a chi si applica, fonte

| Obbligo | A chi si applica | Fonte |
|---|---|---|
| Partita IVA nella home page | Tutti i titolari di partita IVA con un sito dell'attività | [Art. 35 DPR 633/1972](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art35), dal 2027 art. 68 D.Lgs. 10/2026 |
| Sede, registro imprese e numero, capitale versato, socio unico | Società iscritte al registro delle imprese (capitale per spa, sapa, srl) | [Art. 2250 c.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art2250) |
| Informativa privacy | Chi raccoglie dati personali dal sito | [Art. 13 GDPR](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679) |
| Banner e consenso per cookie di profilazione | Siti con cookie o strumenti di tracciamento non tecnici | [Linee guida Garante 10/6/2021](https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677876) |
| Informazioni generali e prezzi chiari | Chi offre servizi o vende online | [Art. 7 D.Lgs. 70/2003](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;70~art7) |
| Informazioni precontrattuali e recesso di 14 giorni | Chi vende online ai consumatori | [Artt. 49 e 52 Codice del Consumo](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art49) |
| Pubblicità veritiera e corretta | Professioni regolamentate | [Art. 4 DPR 137/2012](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-08-07;137~art4) |

## Come controllare il tuo sito in dieci minuti

1. Apri la home page e cerca la partita IVA. Se non c'è, aggiungila nel piè di pagina.
2. Se sei una società, controlla che accanto ci siano sede, numero di iscrizione al registro delle imprese e, per le srl e le spa, il capitale sociale versato.
3. Verifica che i dati siano aggiornati: un cambio di sede o di capitale spesso non arriva mai sul sito.
4. Cerca il link all'informativa privacy nel piè di pagina e vicino a ogni modulo.
5. Leggi l'informativa: deve nominare te come titolare e descrivere i trattamenti che fai davvero.
6. Apri il sito in una finestra anonima. Se compare il banner, prova a chiuderlo con la X o a rifiutare e controlla che il sito funzioni lo stesso.
7. Chiediti quali strumenti esterni usi (statistiche, mappe, video, pixel pubblicitari) e se sono elencati nella cookie policy.
8. Se vendi online, fai un ordine di prova e verifica che prezzo totale, spese di consegna e informazioni sul recesso compaiano prima del pagamento.
9. Se sei un professionista iscritto a un ordine, rileggi testi, recensioni e promesse alla luce del tuo codice deontologico.
10. Segna una data per ricontrollare tutto almeno una volta l'anno.

## Da dove partire se trovi dei problemi

Partita IVA, dati societari e link alle pagine legali sono interventi piccoli: su un sito ben fatto si sistemano in poco tempo. Cookie e privacy richiedono più attenzione, perché prima bisogna capire quali strumenti carica davvero il sito. Spesso è anche l'occasione per togliere script inutili che rallentano le pagine, come spieghiamo in [perché il tuo sito è lento](https://zombielabs.it/blog/sito-veloce-pagespeed/).

Se hai uno studio o un'attività a Perugia e non sai da dove cominciare, puoi chiedere l'[analisi gratuita del sito](https://zombielabs.it/analisi-gratuita/): ti diciamo cosa manca e cosa conviene sistemare. I testi legali (informativa privacy, condizioni di vendita) vanno scritti o rivisti con il tuo consulente: noi ci occupiamo di metterli nel posto giusto e di far funzionare davvero il banner. Se il sito è da rifare, trovi i costi indicativi in [quanto costa un sito web a Perugia](https://zombielabs.it/blog/quanto-costa-sito-web-perugia/) e nella pagina [prezzi](https://zombielabs.it/prezzi/), mentre per i negozi online c'è il servizio [e-commerce](https://zombielabs.it/servizi/ecommerce/).

Questo articolo è informativo e non sostituisce una consulenza legale.

## Domande frequenti

### La partita IVA sul sito è obbligatoria anche se non vendo online?

Sì. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 60/E del 2006, ha chiarito che l'obbligo vale per tutti i titolari di partita IVA che hanno un sito legato all'attività, anche se lo usano solo per farsi pubblicità.

### Dove devo mettere la partita IVA sul sito?

La norma parla di home page. La soluzione più semplice è inserirla nel piè di pagina, che compare anche nella home page, insieme alla ragione sociale e alla sede.

### Un professionista con un sito vetrina deve avere il cookie banner?

Dipende dagli strumenti che usa. Se il sito ha solo cookie tecnici non serve chiedere il consenso, ma serve comunque l'informativa. Se ci sono cookie di profilazione, come molti pixel pubblicitari, serve il banner con la possibilità di rifiutare.

### Cosa succede dal 2027 con il nuovo Testo unico IVA?

Dal 1 gennaio 2027 l'obbligo di indicare la partita IVA nella home page passa all'articolo 68 del Testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026). Il contenuto dell'obbligo resta lo stesso.

### Una ditta individuale deve indicare REA e capitale sociale?

L'articolo 2250 del codice civile riguarda le società. Il capitale sociale va indicato da spa, sapa e srl. Se invece vendi o offri servizi online, il D.Lgs. 70/2003 chiede a tutti i prestatori, anche alle ditte individuali, di indicare il numero di iscrizione al registro delle imprese o al REA.
